Filocrate assiste le aziende nella gestione degli obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato professionalizzante.

Il contratto di apprendistato professionalizzante

FINALITÀ E REQUISITI

Il contratto di apprendistato ha come fine:

– l’acquisizione di una qualifica da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni

– l’inserimento di persone già in possesso di qualifica (in questo caso l’apprendistato professionalizzante può essere stipulato già a partire dal compimento di 17 anni).

– l’inserimento di soggetti percettori di indennità di disoccupazione NASPI, Dis Coll o in mobilità (in questo caso senza limiti anagrafici)

Questo apprendistato è possibile sia per le persone senza titolo di studio sia per chi è in possesso di un titolo universitario.

DURATA

Normalmente, la durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a 3 anni, 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

RETRIBUZIONE

All’apprendista viene corrisposto un vero e proprio stipendio.

INCENTIVI

Sono previsti incentivi per l’azienda di tipo economico e contributivo.

OBBLIGHI FORMATIVI

La formazione obbligatoria dell’apprendista si distingue in:

Formazione Professionalizzante

La formazione professionalizzante è volta all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali; è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali (Il Piano Formativo Individuale è contenuto nel contratto di apprendistato, in forma sintetica.)

Formazione di base e trasversale

La formazione di base e trasversale integra la formazione professionalizzante ed è offerta gratuitamente dalla Regione o dai Fondi interprofessionali. La Regione finanzia l’offerta formativa di competenze di base e trasversali con risorse del Fondo sociale europeo e con risorse nazionali, assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il finanziamento avviene attraverso l’erogazione di assegni formativi (voucher), che sono liquidati dalla Regione agli enti di formazione in nome e per conto degli apprendisti, a conclusione dei percorsi formativi.

SANZIONI

L’inadempimento dell’obbligo di formazione comporta gravi sanzioni per il datore di lavoro:
– Annullamento e conversione del contratto di apprendistato
– Integrazione contributiva
– Sanzione amministrativa
Le sanzioni sopra elencate non si applicano al datore di lavoro se la mancata formazione è dovuta a:
– inadempimento della struttura esterna (soggetto pubblico o accreditato) che non ha erogato i corsi di formazione;
– volontà dell’apprendista che non vi ha partecipato (in questo caso l’apprendista è passibile di sanzioni disciplinari).

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro ha la responsabilità di attestare l’avvenuta formazione, dandone comunicazione all’apprendista per iscritto 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo, e all’ente bilaterale entro 5 giorni dalla attribuzione della qualifica finale raggiunta.

Formazione professionalizzante

La formazione professionalizzante  è volta all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali ed è svolta sotto la responsabilità dell’azienda (anche economicamente).

La formazione professionalizzante permette al datore di lavoro di assolvere agli obblighi formativi previsti dal Contratto di apprendistato. 

Tale formazione deve essere erogata in maniera formale (in ambiente idoneo e secondo un calendario predefinito) e deve essere documentata dal datore di lavoro tramite il registro formativo da conservare in azienda a prova dell’avvenuta formazione

METODOLOGIE E CONTENUTI

Deve svolgersi durante le ore di lavoro e attraverso seminari, corsi in aula o in training on the job ed e-learning. Viene realizzata sulla base di quanto indicato nel PFI (piano formativo individuale), che identifica la durata e gli obiettivi che devono essere conseguiti al termine dell’apprendistato. Le modalità possono variare; i CCNL prevedono in genere la possibilità di effettuare tale formazione in modalità FAD.

DURATA

La formazione professionalizzante è regolamentata dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi. La durata può variare in funzione di un CCNL in genere va da 60 a 80 ore annue. La maggior parte dei CCNL prevede una media di 80 ore.

PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, un piano formativo individuale. Questo contiene la formazione professionalizzante che l’apprendista seguirà e può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o degli enti bilaterali.

La registrazione della formazione realizzata dovrà avvenire entro la conclusione   di   ciascuna   annualità   di   apprendistato   (o   entro   la   conclusione   del   percorso   di apprendistato in caso di percorsi inferiori all’anno). Il  processo di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze di apprendimento e la successiva registrazione sul registro formativo delle competenze acquisite potrà avvenire a partire dagli ultimi sei mesi del periodo di formazione del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attribuisce la qualificazione contrattuale prevista e attesta le competenze professionali acquisite dall’apprendista con riferimento al PFI.

Le aziende aderenti a un fondo interprofessionale possono usifruire in forma gratuita della formazione obbligatoria per i loro apprendisti.

Per maggiori informazioni contattaci!

    La formazione di base e trasversale

    La durata della formazione di base e trasversale è determinata dalla normativa vigente per l’intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione ed è finanziata dalla Regione:

    • 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (licenza media);
    • 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

    La durata della formazione trasversale può essere ridotta in caso di crediti formativi acquisiti in precedenti rapporti di apprendistato, mediante partecipazione ad uno o più moduli formativi previsti dal Catalogo regionale.

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    Approfondimenti sull’apprendistato.

    L’apprendistato si articola in tre tipologie:

    • apprendistato tradizionale
    • apprendistato professionalizzante
    • apprendistato di alta formazione e ricerca

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